- la prescrizione deve riguardare una sola
preparazione medicinale per volta e con la posologia
per una cura di durata massima di tre giorni;
- la ricetta può essere
spedita dal farmacista entro dieci giorni dalla
data di emissione;
- questa ricetta non può
essere utilizzata per autoprescrizione al fine
di approvvigionamento.
La prescrizione al proprietario
dell'animale di preparazioni medicinali contenenti
le sostanze comprese nell'allegato III-bis degli
art. 41 e 43 del D.P.R. 309/90 introdotto dalla
legge n. 12 dell'8 febbraio 2001 (buprenorfina,
codeina, diidrocodeina, fentany1, idrocodone,
idromorfone, metadone, morfina, ossicodone,
ossimorfone) deve essere effettuata sul ricettario
ordinario del medico veterinario su cui risulti
l'indicazione del suo domicilio professionale
e del suo numero di telefono professionale:
- in duplice copia a ricalco
- ciascuna ricetta può
contenere fino a due preparazioni medicinali,
a dosaggi per cura di durata non superiore a
trenta giorni
- la ricetta può essere
spedita dal farmacista entro trenta giorni dalla
data di emissione
La prescrizione al proprietario
dell'animale di preparazioni medicinali contenenti
le. Sostanze comprese nelle Tabelle IV, V e
VI viene effettuata mediante una ricetta ordinaria
in copia semplice non ripetibile, salvo quando
è richiesta dall'A.I.C. (autorizzazione
all'immissione in commercio), per la somministrazione
ad animali produttori di alimenti per l'uomo,
la ricetta veterinaria non ripetibile in triplice
copia (decreto del Ministro della sanità
del 28-9-93).
ACQUISTO DA PARTE
DEL MEDICO VETERINARIO 0 DA PARTE DI STRUTTURE
VETERINARIE DI MEDICINALI STUPEFACENTI 0 PSICOTROPI
Gli art. 42 e 43 del D.P.R. 309190
autorizzano i singoli medici veterinari e le
strutture veterinarie ad approvvigionarsi, mediante
autoricettazione, dei medicinali compresi nelle
Tabelle I, III e IV, a detenerli ed a trasportarne
la quantità necessaria per uso professionale
urgente Il medico veterinario che si approvvigiona
dei medicinali compresi nelle Tabelle I, III
e IV deve annotare, su un apposito registro
per stupefacenti, il carico e lo scarico degli
stessi. Pertanto, anche i medicinali compresi
nella Tabella IV, che possono essere prescritti
al proprietario dell'animale con una ricetta
semplice non ripetibile, se acquistati, detenuti
ed utilizzati ne-li animali in cura direttamente
dal medico veterinario devono essere registrati
come carico e scarico sul registro stupefacenti.
L'approvvigionamento dei medicinali
compresi nelle Tabelle 1, 111 e IV deve essere
effettuato in farmacia. Poiché le disposizioni
per il commercio dei medicinali ad azione stupefacente
o psicotropa richiedono un'apposita autorizzazione
ministeriale oltre al rispetto delle procedure
di carico, scarico e stoccaggio richieste, l'approvvigionamento
dei medicinali stupefacenti registrati per uso
veterinario attraverso ali abituali grossisti
autorizzati alla vendita ai titolari di scorte
di medicinali veterinari ai sensi degli articoli
34 e 35 può non essere possibile.
L'autoprescrizione è effettuata
utilizzando la ricetta ordinaria del medico
veterinario, redatta in tre copie e firmate
in calce, di cui una resta al veterinario con
il timbro di spedizione della farmacia e deve
essere conservata per due anni (nel registro
stupefacenti stesso od in altro luogo), una
resta al farmacista per sua documentazione ed
una viene da questi inviata all'ufficio stupefacenti
dell'ASL. Non è invece indicata a questo
proposito la ricetta veterinaria non ripetibile
in triplice copia per l'approvvigionamento delle
scorte proprie e delle scorte dell'impianto
ai sensi del decreto del Ministro della sanità
del 28-9-93 sulla ricetta veterinaria.
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