Farmaci/Stupefacenti

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IMPIEGO DI MEDICINALI AD AZIONE STUPEFACENTE O PSICOTROPA IN MEDICINA VETERINARIA
a cura di Aldo Vezzoni


- la prescrizione deve riguardare una sola preparazione medicinale per volta e con la posologia per una cura di durata massima di tre giorni;

- la ricetta può essere spedita dal farmacista entro dieci giorni dalla data di emissione;

- questa ricetta non può essere utilizzata per autoprescrizione al fine di approvvigionamento.

La prescrizione al proprietario dell'animale di preparazioni medicinali contenenti le sostanze comprese nell'allegato III-bis degli art. 41 e 43 del D.P.R. 309/90 introdotto dalla legge n. 12 dell'8 febbraio 2001 (buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentany1, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone) deve essere effettuata sul ricettario ordinario del medico veterinario su cui risulti l'indicazione del suo domicilio professionale e del suo numero di telefono professionale:

- in duplice copia a ricalco

- ciascuna ricetta può contenere fino a due preparazioni medicinali, a dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni

- la ricetta può essere spedita dal farmacista entro trenta giorni dalla data di emissione

La prescrizione al proprietario dell'animale di preparazioni medicinali contenenti le. Sostanze comprese nelle Tabelle IV, V e VI viene effettuata mediante una ricetta ordinaria in copia semplice non ripetibile, salvo quando è richiesta dall'A.I.C. (autorizzazione all'immissione in commercio), per la somministrazione ad animali produttori di alimenti per l'uomo, la ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia (decreto del Ministro della sanità del 28-9-93).

ACQUISTO DA PARTE DEL MEDICO VETERINARIO 0 DA PARTE DI STRUTTURE VETERINARIE DI MEDICINALI STUPEFACENTI 0 PSICOTROPI

Gli art. 42 e 43 del D.P.R. 309190 autorizzano i singoli medici veterinari e le strutture veterinarie ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, dei medicinali compresi nelle Tabelle I, III e IV, a detenerli ed a trasportarne la quantità necessaria per uso professionale urgente Il medico veterinario che si approvvigiona dei medicinali compresi nelle Tabelle I, III e IV deve annotare, su un apposito registro per stupefacenti, il carico e lo scarico degli stessi. Pertanto, anche i medicinali compresi nella Tabella IV, che possono essere prescritti al proprietario dell'animale con una ricetta semplice non ripetibile, se acquistati, detenuti ed utilizzati ne-li animali in cura direttamente dal medico veterinario devono essere registrati come carico e scarico sul registro stupefacenti.

L'approvvigionamento dei medicinali compresi nelle Tabelle 1, 111 e IV deve essere effettuato in farmacia. Poiché le disposizioni per il commercio dei medicinali ad azione stupefacente o psicotropa richiedono un'apposita autorizzazione ministeriale oltre al rispetto delle procedure di carico, scarico e stoccaggio richieste, l'approvvigionamento dei medicinali stupefacenti registrati per uso veterinario attraverso ali abituali grossisti autorizzati alla vendita ai titolari di scorte di medicinali veterinari ai sensi degli articoli 34 e 35 può non essere possibile.

L'autoprescrizione è effettuata utilizzando la ricetta ordinaria del medico veterinario, redatta in tre copie e firmate in calce, di cui una resta al veterinario con il timbro di spedizione della farmacia e deve essere conservata per due anni (nel registro stupefacenti stesso od in altro luogo), una resta al farmacista per sua documentazione ed una viene da questi inviata all'ufficio stupefacenti dell'ASL. Non è invece indicata a questo proposito la ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia per l'approvvigionamento delle scorte proprie e delle scorte dell'impianto ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 28-9-93 sulla ricetta veterinaria.

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