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- nella Tabella IV sono comprese le sostanze di
corrente impiego terapeutico, per le quali sono
stati accertati concreti pericoli di induzione
di dipendenza fisica o psichica di intensità
e gravità minori di quelli prodotti dalle
sostanze elencate nelle tabelle I e III, le preparazioni
contenenti le suddette sostanze; (esempi di sostanze
di interesse veterinario: butorfanolo, fenobarbitale);
- nella Tabella V sono comprese le preparazioni
contenenti le sostanze elencate nelle tabelle
precedenti quando queste preparazioni, per la
loro composizione qualitativa e quantitativa e
per le modalità del loro uso, non presentino
rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate
alla disciplina delle sostanze che entrano a far
parte della loro composizione; (esempi di sostanze
di interesse veterinario: diazepam);
- nella Tabella VI sono indicati i prodotti d'azione
ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante
che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla
possibilità di farmacodipendenza.
MEDICINALI AD USO VETERINARIO
CLASSIFICATI COME STUPEFACENTI O PSICOTROPI
Alla data del 18 marzo 200 1, le preparazioni
medicinali registrate per uso veterinario che
compaiono nelle tabelle delle sostanze stupefacenti
o psicotrope sono: in Tabella 1 - le preparazioni
a base di ketamina: Ketavet (Cellini). Inoketain
(Virbac), Imalgene
in Tabella III - la preparazione a base
di pentobarbital: Euthatal (Merial);
in Tabella IV - le preparazioni a base
di butorfanolo: Dolorex (Intervet) e Torbutrol
(intervet)
in Tabella V - la preparazione a base
di diazepam: Diazepam (Gellini)
La tiletamina, farmaco ad azione simile alla
ketamina, e la benzodiazepina zolazepam, contenuti
nella preparazione medicinale ad uso veterinario
Zoletil (Virbac), non rientrano, per ora, in queste
disposizioni.
PRESCRIZIONE AL PROPRIETARIO DELL'ANIMALE
DI MEDICINALI STUPEFACENTI O PSICOTROPI
L'art. 43 del D.P.R. 309/90 richiede che la prescrizione
al proprietario dell'animale di preparazioni medicinali
registrate per uso veterinario o registrate per
uso umano, in caso di uso improprio consentito,
e comprese nelle Tabelle I e III debba essere
effettuata unicamente mediante l'apposito ricettario
ministeriale:
- da ritirare presso il proprio Ordine provinciale
che, all'atto della consegna, deve far firmare
ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è
tenuto a ripetere la propria firma all'atto della
prescrizione al cliente;
- il ricettario è composto da fogli con
madre-figlia e la copia madre deve essere conservata
dal sanitario per due anni;
- la ricetta deve riportare il domicilio ed il
numero di telefono del medico veterinario;
- nella ricetta deve essere indicato, con mezzo
indelebile, il nome, cognome ed indirizzo del
proprietario dell'animale, la preparazione medicinale
prescritta, la dose in tutte lettere e l'indicazione
del modo e dei tempi di somministrazione, la data
e la firma;
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