Farmaci/Stupefacenti

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IMPIEGO DI MEDICINALI AD AZIONE STUPEFACENTE O PSICOTROPA IN MEDICINA VETERINARIA
a cura di Aldo Vezzoni


- nella Tabella IV sono comprese le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III, le preparazioni contenenti le suddette sostanze; (esempi di sostanze di interesse veterinario: butorfanolo, fenobarbitale);

- nella Tabella V sono comprese le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; (esempi di sostanze di interesse veterinario: diazepam);

- nella Tabella VI sono indicati i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

MEDICINALI AD USO VETERINARIO CLASSIFICATI COME STUPEFACENTI O PSICOTROPI

Alla data del 18 marzo 200 1, le preparazioni medicinali registrate per uso veterinario che compaiono nelle tabelle delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono: in Tabella 1 - le preparazioni a base di ketamina: Ketavet (Cellini). Inoketain (Virbac), Imalgene

• in Tabella III - la preparazione a base di pentobarbital: Euthatal (Merial);

• in Tabella IV - le preparazioni a base di butorfanolo: Dolorex (Intervet) e Torbutrol (intervet)

• in Tabella V - la preparazione a base di diazepam: Diazepam (Gellini)

La tiletamina, farmaco ad azione simile alla ketamina, e la benzodiazepina zolazepam, contenuti nella preparazione medicinale ad uso veterinario Zoletil (Virbac), non rientrano, per ora, in queste disposizioni.

PRESCRIZIONE AL PROPRIETARIO DELL'ANIMALE DI MEDICINALI STUPEFACENTI O PSICOTROPI

L'art. 43 del D.P.R. 309/90 richiede che la prescrizione al proprietario dell'animale di preparazioni medicinali registrate per uso veterinario o registrate per uso umano, in caso di uso improprio consentito, e comprese nelle Tabelle I e III debba essere effettuata unicamente mediante l'apposito ricettario ministeriale:

- da ritirare presso il proprio Ordine provinciale che, all'atto della consegna, deve far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della prescrizione al cliente;

- il ricettario è composto da fogli con madre-figlia e la copia madre deve essere conservata dal sanitario per due anni;

- la ricetta deve riportare il domicilio ed il numero di telefono del medico veterinario;

- nella ricetta deve essere indicato, con mezzo indelebile, il nome, cognome ed indirizzo del proprietario dell'animale, la preparazione medicinale prescritta, la dose in tutte lettere e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione, la data e la firma;

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