Farmaci/Stupefacenti

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IMPIEGO DI MEDICINALI AD AZIONE STUPEFACENTE O PSICOTROPA IN MEDICINA VETERINARIA
a cura di Aldo Vezzoni

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PREMESSE
A causa di un diffuso abuso da parte di persone tossico-dipendenti, la ketamina è stata recentemente inclusa nella Tabella I delle sostanze ad azione stupefacente o psicotropa. Poiché la ketamina è un anestetico-analgesico largamente utilizzato in medicina veterinaria, la sua classificazione tra le sostanze stupefacenti ha posto alla ribalta, nell'ambito della professione veterinaria, tutta la normativa che regola la prescrizione, l'acquisto, la detenzione e la somministrazione di medicinali ad azione stupefacente o psicotropa. Anche se diversi Colleghi già utilizzavano nella pratica clinica medicinali stupefacenti, conoscendone adeguatamente le relative norme, molti altri Colleghi si sono invece trovati impreparati nella gestione di questo tipo di medicinali e ad assolverne ali obblighi previsti. Per facilitare la comprensione ed il rispetto di questa normativa, apparentemente complessa, anche alla luce della recentissima legge del febbraio scorso per l'agevolazione della terapia del dolore che riguarda anche il medico veterinario, vengono sintetizzati in questa nota gli aspetti salienti dell'impiego di medicinali ad azione stupefacente e psicotropa in medicina veterinaria.

LA NORMATIVA
Tutta la normativa riguardante le sostanze ed i medicinali ad azione stupefacente o psicotropa è contenuta nel D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, così come modificato dalla legge n. 12 dell'8 febbraio 2001, che costituisce il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e che ha integrato la legge n. 685 del 22 dicembre 1975 con le successive normative. Sia i medicinali registrati per uso umano, sia quelli registrati per uso veterinario e classificati come stupefacenti o psicotropi sono soggetti alla stessa normativa, raccolta nel citato D.P.R.; il D.L.vo 119192, integrato dal D.L.vo 47/97 che regolamenta il farmaco ad uso veterinario, per quanto riguarda i medicinali ad azione stupefacente o psicotropa rimanda alle norme generali su tali medicinali, che pertanto prevalgono su quelle specifiche veterinarie. La recente le--e n. 12 dell'8 febbraio 2001, contenente norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, ha modificato alcuni articoli del D.P.R. 309/90 per quanta riguarda un elenco di sostanze comunemente utilizzate per la terapia del dolore; la legge sulla terapia del dolore, se­no di grande civiltà nel trattamento degli stati di sofferenza umana, riguarda anche il trattamento del dolore negli animali, dove il ruolo del medico veterinario è fondamentale per individuare quelle situazioni di sofferenza animale che richiedono un suo intervento efficace. I decreti del Ministro della Sanità dell'8 febbraio 2001 e dell'8 marzo 200,1 hanno classificato tra le sostanze stupefacenti o psicotrope diversi medicinali registrati ad uso veterinario.

LA CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI STUPEFACENTI O PSICOTROPI
In base all'art. 14 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, le sostanze stupefacenti o psicotrope e le preparazioni medicinali che le contengono sono classificate in sei Tabelle:

- nella Tabella I sono compresi le sostanze e le preparazioni a base di oppio e i suoi derivati, coca e i suoi derivati, anfetamine e tutte le sostanze con azione allucinogena, oltre ad ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate; (esempi di sostanze di interesse veterinario: morfina, ossimortone, codeina, fentanyl, fenilpropanolamnina, ketamina);

- nella Tabella II sono comprese la cannabis indica ed i suoi derivati e relative preparazioni;

- nella Tabella III sono comprese le sostanze, e relative preparazioni, di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati; (esempi di sostanze di interesse veterinario: pentobarbital);
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