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PREMESSE
A causa di un diffuso abuso da parte di persone
tossico-dipendenti, la ketamina è stata
recentemente inclusa nella Tabella I delle sostanze
ad azione stupefacente o psicotropa. Poiché
la ketamina è un anestetico-analgesico
largamente utilizzato in medicina veterinaria,
la sua classificazione tra le sostanze stupefacenti
ha posto alla ribalta, nell'ambito della professione
veterinaria, tutta la normativa che regola la
prescrizione, l'acquisto, la detenzione e la somministrazione
di medicinali ad azione stupefacente o psicotropa.
Anche se diversi Colleghi già utilizzavano
nella pratica clinica medicinali stupefacenti,
conoscendone adeguatamente le relative norme,
molti altri Colleghi si sono invece trovati impreparati
nella gestione di questo tipo di medicinali e
ad assolverne ali obblighi previsti. Per facilitare
la comprensione ed il rispetto di questa normativa,
apparentemente complessa, anche alla luce della
recentissima legge del febbraio scorso per l'agevolazione
della terapia del dolore che riguarda anche il
medico veterinario, vengono sintetizzati in questa
nota gli aspetti salienti dell'impiego di medicinali
ad azione stupefacente e psicotropa in medicina
veterinaria.
LA NORMATIVA
Tutta la normativa riguardante le sostanze
ed i medicinali ad azione stupefacente o psicotropa
è contenuta nel D.P.R. n. 309 del 9 ottobre
1990, così come modificato dalla legge
n. 12 dell'8 febbraio 2001, che costituisce il
Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
e che ha integrato la legge n. 685 del 22 dicembre
1975 con le successive normative. Sia i medicinali
registrati per uso umano, sia quelli registrati
per uso veterinario e classificati come stupefacenti
o psicotropi sono soggetti alla stessa normativa,
raccolta nel citato D.P.R.; il D.L.vo 119192,
integrato dal D.L.vo 47/97 che regolamenta il
farmaco ad uso veterinario, per quanto riguarda
i medicinali ad azione stupefacente o psicotropa
rimanda alle norme generali su tali medicinali,
che pertanto prevalgono su quelle specifiche veterinarie.
La recente le--e n. 12 dell'8 febbraio 2001, contenente
norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici
oppiacei nella terapia del dolore, ha modificato
alcuni articoli del D.P.R. 309/90 per quanta riguarda
un elenco di sostanze comunemente utilizzate per
la terapia del dolore; la legge sulla terapia
del dolore, seno di grande civiltà
nel trattamento degli stati di sofferenza umana,
riguarda anche il trattamento del dolore negli
animali, dove il ruolo del medico veterinario
è fondamentale per individuare quelle situazioni
di sofferenza animale che richiedono un suo intervento
efficace. I decreti del Ministro della Sanità
dell'8 febbraio 2001 e dell'8 marzo 200,1 hanno
classificato tra le sostanze stupefacenti o psicotrope
diversi medicinali registrati ad uso veterinario.
LA CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI STUPEFACENTI
O PSICOTROPI
In base all'art. 14 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre
1990, le sostanze stupefacenti o psicotrope e le
preparazioni medicinali che le contengono sono classificate
in sei Tabelle:
- nella Tabella I sono compresi le sostanze e le
preparazioni a base di oppio e i suoi derivati,
coca e i suoi derivati, anfetamine e tutte le sostanze
con azione allucinogena, oltre ad ogni altra sostanza
che produca effetti sul sistema nervoso centrale
ed abbia capacità di determinare dipendenza
fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine
superiore a quelle precedentemente indicate; (esempi
di sostanze di interesse veterinario: morfina, ossimortone,
codeina, fentanyl, fenilpropanolamnina, ketamina);
- nella Tabella II sono comprese la cannabis indica
ed i suoi derivati e relative preparazioni;
- nella Tabella III sono comprese le sostanze, e
relative preparazioni, di tipo barbiturico che abbiano
notevole capacità di indurre dipendenza fisica
o psichica o ambedue, nonché altre sostanze
ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili.
Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata
e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici
a breve durata d'impiego quali anestetici generali,
sempreché tutte le dette sostanze non comportino
i pericoli di dipendenza innanzi indicati; (esempi
di sostanze di interesse veterinario: pentobarbital);
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