Esplora contenuti correlati

 

Nuove disposizioni in materia di pubblicità sanitaria introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

11.01.2019

Con la definitiva promulgazione della Legge di Bilancio 2019 (L 30/12/2018, n. 145) sono entrate in vigore dal 1 gennaio u.s. le nuove norme in materia di pubblicità dei servizi sanitari contenute nei commi n. 525 e 536 dell’art. 1.

 
Nuove disposizioni in materia di pubblicità sanitaria introdotte dalla Legge di Bilancio 2019
 

La Federazione ha diramato in argomento una Circolare (n. 1/2019) nella quale il Presidente Penocchio ha commentato che “La pubblicità dei servizi sanitari ha ora un nuovo riferimento normativo che dovrebbe chiarire la regolamentazione di un settore divenuto negli ultimi anni controverso a seguito di una applicazione contraddittoria delle norme di liberalizzazione”.
Con il 2019 sarà vietata la pubblicità commerciale in ambito sanitario. I punti qualificanti della normativa prevedono il divieto assoluto di messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie; la legittimazione dell’attività disciplinare degli Ordini nei confronti dei direttori sanitari delle strutture che diffondono pubblicità non deontologicamente orientate e segnalazione all’AGCOM (non più all’AGCM) per comminare eventuali sanzioni alle società committenti; e infine l’obbligo dei direttori sanitari a essere iscritti presso l’Ordine territoriale in cui si trova la struttura da loro diretta per permettere un controllo deontologico diretto da parte degli Ordini stessi.

Questo il testo delle previsioni contenute nella Legge 30/12/2018, n. 145.

Art. 1 - Comma 525 - Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

(omissis)

Art. 1 - Comma 536 - In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per completezza di informazione, si commenta che l'Agcm, con parere espresso lo scorso dicembre, e pubblicato sull’ultimo bollettino ufficiale del 2018 , ha rilevato che la riforma delle comunicazioni e delle informative nel settore sanitario contenuta nella nuova legge di bilancio presenta profili di criticità sul piano dei limiti posti al contenuto della pubblicità sanitaria, su quello della ripartizione delle competenze di vigilanza in materia, e sull'introduzione di restrizioni all'attività dei direttori sanitari.