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ZOLETIL

21.01.2020

Sulla base del Decreto 23 Dicembre 2019 la Tiletamina è stata inserita in Tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A. Lo Zoletil diventa stupefacente.

 
ZOLETIL
 

 

Sulla base del Decreto 23 Dicembre 2019 la Tiletamina è stata inserita in Tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A. In Italia il principio attivo tiletamina (2-etilamino-2-(2-tienil)-cicloesanone) è contenuto, in associazione con una benzodiazepina, nel medicinale veterinario autorizzato denominato Zoletil.

A seguito di ciò, si informano tutti i colleghi Medici Veterinari che pertanto è necessario applicare tutte le disposizioni previste dal DPR 309/90 per quanto concerne la distribuzione all’ingrosso, la vendita al dettaglio, la prescrizione, l’approvvigionamento, la detenzione e la tenuta dei registri e la somministrazione.
L’approvvigionamento pertanto dovrà avvenire con richiesta cartacea in triplice copia su carta semplice intestata come previsto dall’art.42 del DPR 309/90 (così come per la ketamina e per tutti gli altri farmaci presenti nella Sezione A).

Il carico e lo scarico di tali medicinali dovrà essere effettuato su apposito registro per i medicinali stupefacenti vidimato dall’autorità sanitaria.

Le modalità di conservazione e di scadenza sono da intendersi come da foglietto illustrativo mentre per lo smaltimento dovrà essere effettuato con le stesse modalità previste per la ketamina e per gli altri farmaci ricompresi nella sezione A .

La documentazione dovrà essere conservata per due anni.

Si ricorda infine che il farmaco continua a non poter essere prescritto a terzi, in quanto rientra nell’elenco dei medicinali del Decreto 28 Luglio 2009 che disciplina l’utilizzo e la detenzione dei medicinali ad uso esclusivo del Medico Veterinario.

 

FONTE FNOVI

 

Per quanto riguarda le scorte già acquistate:  

Scorte veterinarie-  I direttori sanitari e i Veterinari responsabili delle scorte degli impianti ed il Veterinario titolare delle scorte devono aggiornare il registro di carico e scarico di cui agli articoli 42 e 43 del DPR 309/90, che deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale, inserendovi i medicinali già acquistati, indicando - come giustificativo-  la stampa della ricetta elettronica veterinaria con cui sono stati acquistati precedentemente all'entrata in vigore del decreto 23 dicembre 2019 con riferimento al medesimo decreto.