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Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali
veterinari in applicazione degli articoli 31 e
32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
119, e successive modifiche.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
- Visto il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come
modificato dal decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 47, e, in particolare, gli articoli 31,
comma 4, e 32, comma 2;
- Visto l'articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
- Visto il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed
in particolare gli articoli 112 e seguenti;
- Visto il
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, emanato
in attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE;
- Considerata
la necessità di emanare disposizioni particolari
in materia di rilascio dell'autorizzazione al
commercio all'ingrosso di medicinali veterinari,
nonché di sospensione o revoca della stessa;
- Ritenuto
di dover disciplinare, altresì, le modalità
di vendita di medicinali veterinari da parte del
titolare dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso
e da parte del fabbricante di medicinali veterinari
prefabbricati somministrabili per via orale e
di premiscele per alimenti medicamentosi direttamente
ai titolari degli impianti di cui all'articolo
34 del predetto decreto legislativo n.119 del
1992;
- Visto il
parere della Conferenza Stato-Regioni del 23 novembre
2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 febbraio 2001;
- Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri prot. n. 100.1/1845 - G/2690 del 15 maggio
2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano ai soggetti che esercitano attività
di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari
nonché ai soggetti autorizzati anche alla
vendita diretta dei medesimi e ai titolari degli
impianti di cui all'articolo 34 d.lvo n.119/1992,
e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
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