RAPPORTI CON PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
Art. 40 – Rapporti con la stampa – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato/scritto per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 41 – Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli inesistenti – L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario.
Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.
Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periodo di sospensione, costituisce violazione del presente Codice e come tale è sanzionabile.
Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile un’attività irregolare.
Art. 42 – Abuso di professione – Ferme restando le disposizioni civili e penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi titolo e favorire chi eserciti abusivamente la professione; qualora venga a conoscenza di situazioni di abuso di professione è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ordine competente per territorio.
Art. 43 - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici - Il Medico Veterinario deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Art. 44 – Arbitrato – Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia.
In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto.
In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
Art. 45 - Rapporti con i terzi - Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell´esercizio della professione.
Art. 46 – Tutela della professione – Il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici Veterinari liberi professionisti e i soggetti pubblici e privati. Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l’Ordine di appartenenza di compiti e adempimenti richiesti anche dal S.S.N. che ritengono non essere conformi al Codice Deontologico.
Art. 47 - Medico Veterinario dipendente o convenzionato – Il Medico Veterinario che svolge la professione a rapporto di impiego e di convenzione nell’ambito di strutture pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine di appartenenza.
Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista. I predetti professionisti, prima di dare inizio all’attività privata, devono informarne i competenti Ordini provinciali.
Art. 48 – Cointeressenza – Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.
Art. 49 – Tempo per l’azione – Il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei suoi interventi.
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