Codice deontologico

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Codice Deontologico Pagina 4/9
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Articolo 18
Il medico veterinario è tenuto a conoscere la composizione, le indicazioni, le controindicazioni e le interazioni dei prodotti che prescrive; la scelta deve essere oculata, tenuto conto che l'uso non corretto di sostanze farmaceutiche può essere causa di danno e di inutile dispendio.
Il medico veterinario ha diritto di rifiutare l'applicazione di un trattamento, sempre che questo non sia imposto per legge o che tale rifiuto non costituisca atto di "recesso", ammesso solo per giusta causa.

Articolo 19
Ogni forma di terapia segreta è vietata.

Articolo 20
Il medico veterinario può farsi sostituire in mansioni di sua competenza esclusivamente da personale laureato in medicina veterinaria iscritto all'Albo professionale.
Può tuttavia avvalersi della collaborazione di perso-nale sanitario ausiliario di sua fiducia.

Articolo 21
Il medico veterinario è tenuto a compiere personalmente le prestazioni sanitarie richieste ed a rendere edotto il cliente della sua eventuale sostituzione.
Il medico veterinario che opera in una struttura sanitaria privata, al fine della identificazione, è tenuto ad apporre sul camice il distintivo o cartellino dal quale possa risalirsi all'Ordine di appartenenza.

Articolo 22
Il medico veterinario che si trova di fronte a situazioni cliniche alle quali ritiene di non poter provvedere efficacemente con la propria competenza ed attrezzatura deve ritenersi moralmente impegnato a proporre al cliente la collaborazione di altro collega qualificato ed attrezzato.

Articolo 23
Il medico veterinario non deve pubblicizzare notizie di nuovi procedimenti diagnostici o terapeutici non sottoposti ad adeguata sperimentazione ed a rigoroso controllo scientifico, ovvero diffondere notizie che possano destare allarmi ingiustificati.

Articolo 24
Il medico veterinario è tenuto a continuo aggiornamento delle proprie conoscenze in campo tecnico-scientifico, onde fornire sempre prestazioni professionali di ele-vata qualità.
L'aggiornamento professionale va assicurato sia mediante l'iniziativa individuale, sia mediante l'intervento delle pubbliche istituzioni sanitarie tenute a promuovere la migliore formazione professionale.

Articolo 25
Il medico veterinario non deve esercitare attività incompatibili con la dignità professionale, specie se ciò avvenga per incrementare i proventi della professione.

Articolo 26
Il medico veterinario, cui venga richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare soltanto ciò che ha direttamente constatato, in totale aderenza alla realtà dei fatti.
Lo scopo di lucro nella falsa attestazione costituisce aggravante.

Articolo 27
Il medico veterinario che ha in cura un animale è tenuto a fornire al committente, ed al collega che eventualmente subentri come curante, tutti i reperti clinici, ogni volta che il caso lo richieda.

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