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Articolo 18
Il medico veterinario è tenuto a conoscere
la composizione, le indicazioni, le controindicazioni
e le interazioni dei prodotti che prescrive; la
scelta deve essere oculata, tenuto conto che l'uso
non corretto di sostanze farmaceutiche può
essere causa di danno e di inutile dispendio.
Il medico veterinario ha diritto di rifiutare
l'applicazione di un trattamento, sempre che questo
non sia imposto per legge o che tale rifiuto non
costituisca atto di "recesso", ammesso
solo per giusta causa.
Articolo 19
Ogni forma di terapia segreta è vietata.
Articolo 20
Il medico veterinario può farsi sostituire
in mansioni di sua competenza esclusivamente da
personale laureato in medicina veterinaria iscritto
all'Albo professionale.
Può tuttavia avvalersi della collaborazione
di perso-nale sanitario ausiliario di sua fiducia.
Articolo 21
Il medico veterinario è tenuto a compiere
personalmente le prestazioni sanitarie richieste
ed a rendere edotto il cliente della sua eventuale
sostituzione.
Il medico veterinario che opera in una struttura
sanitaria privata, al fine della identificazione,
è tenuto ad apporre sul camice il distintivo
o cartellino dal quale possa risalirsi all'Ordine
di appartenenza.
Articolo 22
Il medico veterinario che si trova di fronte
a situazioni cliniche alle quali ritiene di non
poter provvedere efficacemente con la propria
competenza ed attrezzatura deve ritenersi moralmente
impegnato a proporre al cliente la collaborazione
di altro collega qualificato ed attrezzato.
Articolo 23
Il medico veterinario non deve pubblicizzare
notizie di nuovi procedimenti diagnostici o terapeutici
non sottoposti ad adeguata sperimentazione ed
a rigoroso controllo scientifico, ovvero diffondere
notizie che possano destare allarmi ingiustificati.
Articolo 24
Il medico veterinario è tenuto a continuo
aggiornamento delle proprie conoscenze in campo
tecnico-scientifico, onde fornire sempre prestazioni
professionali di ele-vata qualità.
L'aggiornamento professionale va assicurato sia
mediante l'iniziativa individuale, sia mediante
l'intervento delle pubbliche istituzioni sanitarie
tenute a promuovere la migliore formazione professionale.
Articolo 25
Il medico veterinario non deve esercitare
attività incompatibili con la dignità
professionale, specie se ciò avvenga per
incrementare i proventi della professione.
Articolo 26
Il medico veterinario, cui venga richiesto
di rilasciare un certificato, deve attestare soltanto
ciò che ha direttamente constatato, in
totale aderenza alla realtà dei fatti.
Lo scopo di lucro nella falsa attestazione costituisce
aggravante.
Articolo 27
Il medico veterinario che ha in cura un animale
è tenuto a fornire al committente, ed al
collega che eventualmente subentri come curante,
tutti i reperti clinici, ogni volta che il caso
lo richieda.
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