Titolo III
Doveri del Medico
Veterinario
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Capo I
Regole generali di comportamento
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Articolo 9
Il medico veterinario ha il dovere di comportarsi
in ogni occasione e nell'esercizio della professione,
in modo da onorare la Categoria alla quale appartiene.
Articolo 10
Il medico veterinario, nell'esercizio della
sua attività professionale, deve conformarsi
ai principi etici, affidando la propria reputazione
alla sua integrità morale ed al suo valore
professionale.
Articolo 11
Il medico veterinario ha l'obbligo, solo nei
casi di urgenza, anche se non invitato, di prestare
le prime cure agli animali.
Tale obbligo non sussiste quando l'opera di soccorso
comporti pericolo o l'intervento sia sconsigliabile
per giusta causa.
Articolo 12
I medici veterinari sono tenuti a rifiutare
le proprie prestazioni professionali quando:
- abbiano ricevuto offesa dal richiedente;
- il richiedente non abbia corrisposto gli onorari
dovuti e già richiesti;
- il professionista venga a conoscere l'esistenza
di intervento professionale ancora in corso da
parte di altro collega;
- il cliente sia notoriamente moroso nei confronti
di altri colleghi.
Articolo 13
Il medico veterinario è tenuto a conservare
il segreto in merito a notizie venute a sua conoscenza
nell'esercizio della professione, quando la divulgazione
di tali notizie possa arrecare pregiudizio.
La rivelazione del segreto è consentita
quando sia imposta dalla legge o venga effettuata
per giusta causa.
Articolo 14
Il medico veterinario che riveste cariche
pubbliche non deve valersene nell'esercizio della
libera professione.
Articolo 15
Il medico veterinario non deve esercitare
in ambienti non adeguati al decoro professionale.
La scelta del luogo in cui aprire una delle strutture
sanitarie consentite per l'esercizio professionale
è libera; peraltro, dovendo aprirla nelle
immediate vicinanze di quella di un collega, va
preventivamente chiesto ed ottenuto il consenso
dell'Ordine.
E' fatto comunque obbligo di comunicare all'Ordine
qualsiasi abuso.
Articolo 16
Il medico veterinario che, per esercitare
la propria attività professionale, si insedi
per la prima volta in provincia diversa da quella
in cui risulta iscritto, o si trasferisca in altra
Provincia, è tenuto a far visita di saluto
o di congedo al Presidente dell'Ordine.
Il medico veterinario, comunque, è tenuto
a comunicare all'Ordine di competenza per territorio
l'apertura di una struttura sanitaria.
Articolo 17
Il medico veterinario che eserciti la propria
attività professionale nel suo studio,
può praticare tale attività anche
in luoghi diversi solo nel caso in cui di persona
possa assicurare un servizio efficiente e completo.
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