Codice deontologico

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Codice Deontologico Pagina 3/9
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Titolo III
Doveri del Medico Veterinario


Capo I
Regole generali di comportamento

Articolo 9
Il medico veterinario ha il dovere di comportarsi in ogni occasione e nell'esercizio della professione, in modo da onorare la Categoria alla quale appartiene.

Articolo 10
Il medico veterinario, nell'esercizio della sua attività professionale, deve conformarsi ai principi etici, affidando la propria reputazione alla sua integrità morale ed al suo valore professionale.

Articolo 11
Il medico veterinario ha l'obbligo, solo nei casi di urgenza, anche se non invitato, di prestare le prime cure agli animali.
Tale obbligo non sussiste quando l'opera di soccorso comporti pericolo o l'intervento sia sconsigliabile per giusta causa.

Articolo 12
I medici veterinari sono tenuti a rifiutare le proprie prestazioni professionali quando:
- abbiano ricevuto offesa dal richiedente;
- il richiedente non abbia corrisposto gli onorari dovuti e già richiesti;
- il professionista venga a conoscere l'esistenza di intervento professionale ancora in corso da parte di altro collega;
- il cliente sia notoriamente moroso nei confronti di altri colleghi.

Articolo 13
Il medico veterinario è tenuto a conservare il segreto in merito a notizie venute a sua conoscenza nell'esercizio della professione, quando la divulgazione di tali notizie possa arrecare pregiudizio.
La rivelazione del segreto è consentita quando sia imposta dalla legge o venga effettuata per giusta causa.

Articolo 14
Il medico veterinario che riveste cariche pubbliche non deve valersene nell'esercizio della libera professione.

Articolo 15
Il medico veterinario non deve esercitare in ambienti non adeguati al decoro professionale.
La scelta del luogo in cui aprire una delle strutture sanitarie consentite per l'esercizio professionale è libera; peraltro, dovendo aprirla nelle immediate vicinanze di quella di un collega, va preventivamente chiesto ed ottenuto il consenso dell'Ordine.
E' fatto comunque obbligo di comunicare all'Ordine qualsiasi abuso.

Articolo 16
Il medico veterinario che, per esercitare la propria attività professionale, si insedi per la prima volta in provincia diversa da quella in cui risulta iscritto, o si trasferisca in altra Provincia, è tenuto a far visita di saluto o di congedo al Presidente dell'Ordine.
Il medico veterinario, comunque, è tenuto a comunicare all'Ordine di competenza per territorio l'apertura di una struttura sanitaria.

Articolo 17
Il medico veterinario che eserciti la propria attività professionale nel suo studio, può praticare tale attività anche in luoghi diversi solo nel caso in cui di persona possa assicurare un servizio efficiente e completo.

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