Titolo II
Doveri generali del Medico Veterinario
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Capo I
Indipendenza e dignità della professione
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Articolo 5
L'esercizio della professione di medico veterinario
prescinde da considerazioni di religione, razza,
nazionalità, classe sociale, ideologia
politica.
Articolo 6
L'esercizio della professione di medico veterinario
deve ispirarsi a scienza e coscienza.
Articolo 7
Il medico veterinario non deve mai rinunziare
alla sua libertà ed indipendenza professionale;
deve ispirarsi sempre alle conoscenze scientifiche
ed alla propria coscienza.
Nello scrupoloso disimpegno degli interventi che
gli vengono richiesti è tenuto a tutelare
l'interesse privato del cliente, sempre che sia
in armonia con quello della collettività
e salvaguardando le leggi protezionistiche.
Deve denunziare all'Ordine ogni tentativo tendente
ad imporgli comportamenti non conformi al Codice
Deontologico, da qualunque parte provenga, affinchè
l'Ordine stesso possa provvedere alla sua tutela.
Articolo 8
Nell'esercizio professionale, il medico veterinario
è libero di indicare i mezzi di prevenzione,
di indagine e di cura ritenuti più adeguati
e di prescrivere i farmaci stimati più
appropriati. A parità di efficacia, egli
deve limitare le sue prescrizioni ed i suoi interventi
a quelli strettamente necessari.
Costituisce colpa grave lasciarsi guidare, in
questo campo, da suggestioni pubblicitarie o,
peggio, da interessi di carattere economico.
Il medico veterinario è tenuto ad informare
tempestivamente le Autorità competenti
su eventuali effetti indesiderati dei medicinali
veterinari impiegati.
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