Titolo I
Disposizioni generali
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Capo I
Oggetto e campo di applicazione del Codice
Deontologico
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Articolo 1
Il medico veterinario dedica la propria opera:
- alla prevenzione ed alla diagnosi e cura delle
malattie degli animali;
- alla conservazione ed allo sviluppo di un efficiente
patrimonio zootecnico, promuovendo il benessere
degli animali e l'incremento del loro rendimento;
- alle attività legate alla vita degli
animali sinantropi nonchè di quelli da
competizione sportiva e di quelli esotici;
- alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni
a lui derivanti dall'ambiente in cui vivono gli
animali, dalle malattie degli animali e dalle
derrate od altri prodotti di origine animale.
Articolo 2
La deontologia veterinaria è l'insieme
dei principi, delle regole e delle consuetudini
che ogni medico veterinario deve osservare ed
alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della
professione.
Articolo 3
Le disposizioni del presente Codice Deontologico
vanno rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale,
anche da coloro che risultino iscritti nell'Elenco
speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
e dai cittadini degli Stati membri della Comunità
Europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo
ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 750.
Articolo 4
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi
e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico
costituisce abuso o mancanza nell'esercizio della
professione o fatto disdicevole al decoro professionale,
perseguibile disciplinarmente ai sensi dell'art.
38 e seguenti del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
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