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b) sostanza: qualsiasi materia di origine umana
o animale o vegetale, o di origine chimica, sia
naturale che di trasformazione o di sintesi;
c) specialità medicinale: i medicinali
precedentemente preparati ed immessi in commercio
con una denominazione speciale ed in confezione
particolare;
d) medicinale veterinario: qualsiasi medicinale
destinato agli animali;
e) medicinale veterinario prefabbricato: qualsiasi
medicinale veterinario preparato in anticipo e
che non corrisponde alla definizione delle specialità
medicinali, immesso in commercio in una forma
farmaceutica che può essere usata senza
trasformazione;
f) premiscela per alimenti medicamentosi: qualsiasi
medicinale veterinario preparato in anticipo per
la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi;
g) alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di
uno o più medicinali veterinari con uno
o più alimenti
preparata prima della immissione in commercio
e destinata ad essere somministrata agli animali
senza trasformazione, a motivo delle sue proprietà
medicinali".
Art. 3 Vidimazione registri
1. Per le registrazioni di cui all'articolo
31, comma 5, del d.lvo n.119/1992, possono essere
utilizzati registri vidimati o appositi tabulati
elettrocontabili già in uso validi ai fini
delle disposizioni fiscali, integrati dalle fatture
di vendita e comunque a condizione che siano garantite
tutte le informazioni previste all'articolo 31,
comma 5, lettera c), del d.lvo n.119/1992.
2. I registri indicati al comma 1 devono essere
a pagine progressivamente prenumerate e vidimati
dall'Azienda sanitaria locale o, nel caso di tabulati
validi ai fini fiscali, dall'autorità tributaria.
Art. 4 Prescrizioni a carico
del titolare dell'autorizzazione al commercio
all'ingrosso
1. Il titolare dell'autorizzazione al commercio
all'ingrosso di medicinali veterinari è
tenuto a:
a) rispettare gli obblighi di cui all'articolo
31 del d.lvo n.119/1992;
b) rendere i locali e le attrezzature di cui all'articolo
31, comma 4, del d.lvo n.119/1992 accessibili
in ogni momento al personale incaricato dell'ispezione;
c) fornire medicinali veterinari unicamente alle
farmacie o ai soggetti titolari dell'autorizzazione
al commercio all'ingrosso;
d) avvalersi, sia in fase di approvvigionamento
che in fase di distribuzione dei medicinali veterinari,
sistemi o apparecchiature idonei a garantire,
secondo i requisiti tecnici previsti dalla Farmacopea
ufficiale, la corretta conservazione degli stessi
anche durante il trasporto;
e) comunicare preventivamente all'Ente che ha
rilasciato l'autorizzazione qualsiasi modifica
rispetto a quanto prodotto ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 5 Depositari
di medicinali veterinari
1. Le disposizioni del d.lvo n.119/1992 e
successive modificazioni nonché le disposizioni
di cui agli articoli 2 e 4 del presente regolamento
si applicano integralmente anche all'attività
di coloro che detengono, per la successiva distribuzione,
medicinali per uso veterinario, sulla base di
contratti di deposito stipulati con i titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio
dei prodotti o con loro rappresentanti.
Il depositario tiene a disposizione degli organi
di controllo la documentazione in ordine cronologico
relativa alle consegne.
Art. 6 Condizioni per il
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di vendita diretta
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di vendita diretta i medicinali veterinari ai
sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lvo n.119/1992
è rilasciata, in applicazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla
Regione e dalla Provincia autonoma o dagli organi
da esse individuati, secondo modalità dalle
stesse stabilite e a condizione che il richiedente
soddisfi i seguenti requisiti generali:
a) sia in possesso dell'autorizzazione al commercio
all'ingrosso di medicinali veterinari, rilasciata
ai sensi dell'articolo 31, comma 1 del d.lvo n.119/1992;
b) non abbia riportato condanne penali per truffa
o per commercio di medicinali irregolari;
c) disponga di una persona responsabile della
vendita, in possesso del diploma di laurea in
farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche,
che non abbia riportato condanne penali per truffa
o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità
della vendita in più magazzini appartenenti
allo stesso titolare può essere affidata
a una stessa persona purché in ciascun
magazzino sia garantita la presenza della persona
responsabile durante gli orari di vendita.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 1, il richied
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