3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1, è di novanta giorni
a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza
da parte dell'Ufficio competente dell'Ente
di cui al medesimo comma 1, il cui dirigente
e' responsabile del relativo procedimento.
Il responsabile del procedimento può
richiedere una integrazione della documentazione
di cui al comma 2; in tal caso, il termine
di novanta giorni previsto per il rilascio
dell'autorizzazione e' sospeso fino alla presentazione
delle informazioni richieste. L'autorizzazione
e' rilasciata sulla base del parere favorevole
del servizio veterinario competente per territorio,
a seguito di sopralluogo volto ad accertare
la sussistenza dei requisiti di idoneità
dei locali e delle attrezzature ai sensi dell'articolo
31, comma 4, del d.lvo n.119/1992.
Fatti salvi gli effetti della sospensione
del termine sopra richiamata, qualora entro
l'indicato termine di novanta giorni non sia
comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego, la domanda di autorizzazione si
considera accolta.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività
di commercio all'ingrosso sia effettuato in
più magazzini con sedi diverse, l'autorizzazione
di cui al comma 1 deve essere richiesta per
ognuno di essi.
5. L'autorizzazione, che deve indicare almeno
le generalità del titolare e della
persona responsabile del magazzino, la sede
del magazzino e le tipologie di medicinali
veterinari che formano oggetto dell'attività
di commercio all'ingrosso secondo le definizioni
di cui all'articolo 1, comma 1 del d.lvo n.119/1992,
è trasmessa in copia al Ministero della
sanità.
6. Le autorizzazioni già rilasciate
dal Ministero della sanità mantengono
la loro efficacia, fermo restando l'obbligo
di eventuale integrazione della documentazione
in applicazione dei commi 1 e 2.
Note all'art.2:
- Si riporta il testo dell'art.31 del citato
decreto legislativo n.119/1992:
"Art.31 - 1. Il commercio all'ingrosso
di medicinali veterinari e' subordinato al
possesso di autorizzazione rilasciata dal
Ministero della sanità entro novanta
giorni dalla data di ricezione della richiesta.
2. Ai fini del presente decreto il commercio
all'ingrosso include l'acquisto, la vendita,
l'importazione, l'esportazione o qualsiasi
altra transazione commerciale anche non a
fini di lucro, ivi compresa l'attività
di deposito avente per oggetto medicinali
veterinari.
3. Ai fini del presente decreto non si considera
commercio all'ingrosso:
a) la fornitura da parte di un fabbricante
di medicinali veterinari che egli stesso ha
prodotto;
b) le forniture al dettaglio di medicinali
veterinari da parte di farmacisti in farmacia;
c) le forniture occasionali di piccoli quantitativi
di medicinali veterinari da una farmacia ad
un'altra.
4. Per ottenere l'autorizzazione di cui al
comma 1, il richiedente deve disporre di personale
con competenze tecniche e di locali e attrezzature
idonei e sufficienti
rispondenti alle prescrizioni previste dalle
vigenti disposizioni per la corretta conservazione.
Con decreto del Ministro della sanità
da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le disposizioni particolari in materia di
rilascio dell'autorizzazione, ivi compresi
i requisiti soggettivi del richiedente e della
persona responsabile della direzione tecnica
del magazzino, nonché di sospensione
o revoca dell'autorizzazione stessa.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve conservare
per almeno tre anni un registro che contenga
per ogni
transazione in entrata od in uscita almeno
le seguenti informazioni:
a) data;
b) identificazione precisa del medicinale
veterinario;
c) numero del lotto di fabbricazione, data
di scadenza; limitatamente alle transazioni
in uscita, la registrazione deve avvenire
in occasione della cessione dell'ultima unità
del lotto;
d) quantità ricevuta o fornita;
e) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario.
6. Almeno una volta l'anno l'unita' sanitaria
locale provvede ad eseguire un'ispezione nel
corso della quale accerta anche la regolarità
della tenuta del registro".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1,
del citato d.lvo n.119/1992:
"1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) medicinale ogni sostanza o composizione
presentata come avente proprietà curative
o profilattiche delle malattie umane o animali,
nonché ogni sostanza o composizione
da somministrare all'uomo o all'animale allo
scopo di stabilire una diagnosi medica o di
ripristinare, correggere o modificare funzioni
organiche dell'uomo o dell'animale.
I turni di reperibilità aggiornati
e divisi per mese per la Città di Udine
I turni di reperibilità aggiornati e divisi
per mese per Zona Collinare Nord
L'albo completo dei Medici Veterinari
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