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Note alle premesse:
- Il decreto d.lvo n.119/1992, reca attuazione
delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE
e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art.17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorità sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per le materie
di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessità di apposita autorizzazione
da parte della legge.
I regolamenti ministeriali e interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
"4. I regolamenti di cui al comma primo ed
i regolamenti ministeriali e interministeriali,
che devono recare la denominazione di "regolamento
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
reca "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336,
reca "Attuazione delle direttive 96/22/CE
e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione
di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica
e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni
di animali e le misure di controllo su talune
sostanze e sui loro residui negli animali vivi
e nei loro prodotti".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art.34 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:
"Art. 34. - 1. Il titolare di impianti in
cui vengono curati allevati o custoditi professionalmente
animali può essere autorizzato dalla unità
sanitaria locale a tenere adeguate scorte di medicinali
veterinari, purché ne sia responsabile
un medico veterinario che le custodisce in idonei
locali chiusi, tenendo anche apposito registro
di carico e scarico da conservarsi per la meno
tre anni dalla data dell'ultima registrazione.
2. Almeno una volta l'anno l'unita' sanitaria
locale effettua un'ispezione nel corso della quale
verifica anche la regolare tenuta del registro".
Art. 2 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di commercio
all'ingrosso
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del d.lvo
n.119/1992 è rilasciata, in applicazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dagli
organi da esse individuati, secondo modalità
dalle stesse stabilite e a condizione che il richiedente
soddisfi i seguenti requisiti generali:
a) non abbia riportato condanne penali per truffa
o per commercio di medicinali irregolari;
b) sia iscritto nel registro delle imprese presso
la Camera di commercio competente per territorio;
c) disponga di locali dichiarati agibili;
d) disponga di una persona responsabile del magazzino,
in possesso del diploma di laurea in farmacia
o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche
o in chimica industriale, che non abbia riportato
condanne penali per truffa o per commercio di
medicinali irregolari; la responsabilità
di più magazzini appartenenti allo stesso
titolare può essere affidata a una stessa
persona purché l'attività da questa
svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima
di quattro ore giornaliere.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 1, il richiedente presenta agli Enti
od organi di cui al medesimo comma 1 domanda sottoscritta
allegando, oltre alla documentazione comprovante
l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere
a), b) e c) del citato comma 1, la seguente:
a) una planimetria dei locali corredata da una
relazione descrittiva delle condizioni degli stessi;
b) il certificato di iscrizione al relativo albo
professionale della persona di cui al comma 1,
lettera d);
c) la dichiarazione di accettazione dell'incarico
da parte della persona di cui al comma 1, lettera
d), con la precisazione di eventuali incarichi
in altri magazzini;
d) una dichiarazione dalla quale risultino le
tipologie di medicinali veterinari che si intendono
commercializzare secondo le definizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del d.lvo n.119/1992.
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