Farmaci/Decreti

Registrati subito alla Newsletter e ricevi via
e-mail le ultime novità:
Nominativo (Opz.)
Selezionare il/i gruppi di interesse:
Utenti Pubblici
Piccoli Animali Piccoli animali
Piccoli Animali Piccoli animali
Veterinari Dipendenti
Tutti
Iscriviti
Cancellati

I siti Web dei sindacati di categoria:
SIVELP
S.I.Ve.M.P.

Ente nazionale
Previdenza e Assistenza Veterinari:
ENP@V

Mappa del Sito

banner libero per informazioni clicca qui!!
Decreto 16 maggio 2001, n. 306


Note alle premesse:
- Il decreto d.lvo n.119/1992, reca attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
"4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali e interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art.34 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:
"Art. 34. - 1. Il titolare di impianti in cui vengono curati allevati o custoditi professionalmente animali può essere autorizzato dalla unità sanitaria locale a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, purché ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi, tenendo anche apposito registro di carico e scarico da conservarsi per la meno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.
2. Almeno una volta l'anno l'unita' sanitaria locale effettua un'ispezione nel corso della quale verifica anche la regolare tenuta del registro".

Art. 2  Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso


1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del d.lvo n.119/1992 è rilasciata, in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dagli organi da esse individuati, secondo modalità dalle stesse stabilite e a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti generali:
a) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
b) sia iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio;
c) disponga di locali dichiarati agibili;
d) disponga di una persona responsabile del magazzino, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona purché l'attività da questa svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima di quattro ore giornaliere.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente presenta agli Enti od organi di cui al medesimo comma 1 domanda sottoscritta allegando, oltre alla documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 1, la seguente:
a) una planimetria dei locali corredata da una relazione descrittiva delle condizioni degli stessi;
b) il certificato di iscrizione al relativo albo professionale della persona di cui al comma 1, lettera d);
c) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui al comma 1, lettera d), con la precisazione di eventuali incarichi in altri magazzini;
d) una dichiarazione dalla quale risultino le tipologie di medicinali veterinari che si intendono commercializzare secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del d.lvo n.119/1992.

Pagina 2/4
<<<< Pagina precedente


I turni di reperibilità aggiornati e divisi per mese per la Città di Udine
Vai
I turni di reperibilità aggiornati e divisi per mese per Zona Collinare Nord
Turni Zona Collinare Nord


L'albo completo dei Medici Veterinari della Provincia di Udine
Vai


Il Forum di discussione del sito consente di visualizzare e intervenire su vari argomenti di discussione
Vai